Art. 181
In vigore dal 1 gen 1960
Il carico massimo trainabile è stabilito in relazione alla velocità massima del convoglio e alla pendenza della via in modo che il conducente abbia in qualunque circostanza il controllo della marcia del convoglio.
La distanza di arresto di un convoglio non deve in ogni caso superare gli 80 m.
Il conducente deve essere messo a conoscenza delle distanze di arresto in relazione alle caratteristiche dei convogli ed alle condizioni di marcia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-181