Art. 181

In vigore dal 1 gen 1960
Il carico massimo trainabile è stabilito in relazione alla velocità massima del convoglio e alla pendenza della via in modo che il conducente abbia in qualunque circostanza il controllo della marcia del convoglio. La distanza di arresto di un convoglio non deve in ogni caso superare gli 80 m. Il conducente deve essere messo a conoscenza delle distanze di arresto in relazione alle caratteristiche dei convogli ed alle condizioni di marcia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-181

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 181 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo