Art. 178

In vigore dal 1 gen 1960
Gli operai che spingono i vagonetti devono collocare la lampada portatile accesa, in modo che la luce sia visibile da chi procede in senso inverso. Il trasporto con quadrupedi deve essere effettuato al passo. Il guidatore deve procedere, con la lampada accesa, vicino all'animale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-178

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Art. 178 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo