Art. 175

In vigore dal 1 gen 1960
Non devono essere rimessi sul binario da un solo operaio se non a mezzo di leva i vagonetti carichi deragliati. Nel caso di trazione animale o meccanica, l'operazione dove essere eseguita soltanto dopo che sia stato distaccato il quadrupede dal convoglio o fermata, la macchina motrice. I vagonetti, i contrappesi ed i carrelli trasportatori deragliati su piani inclinati possono essere rimessi a mano sui binari o sulle guide soltanto dopo che essi siano stati assicurati contro la fuga, quando possibile, a mezzo di dispositivo indipendente dall'impianto di estrazione e frenatura. Gli operai addetti alla manovra si devono disporre di fianco e mai a livello inferiore sullo stesso binario impegnato. Il trasporto non deve essere ripreso prima, che gli operatori della manovra si siano messi al sicuro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-175

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Art. 175 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo