Art. 171

In vigore dal 1 gen 1960
Nelle coltivazioni per scoscendimento di minerale il lavoro deve procedere in modo che gli operai siano protetti dalle armature o dalla volta della galleria contro la caduta dei materiali ed ed abbiano una sicura via di scampo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-171

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 171 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo