Art. 166

In vigore dal 1 gen 1960
E consentita la simultaneità dell'operazione di riempimento nei vagonetti all'estremita inferiore dei fornelli di gettito e dell'operazione di versamento dei materiali nei fornelli stessi nel solo caso in cui in questi ultimi si trovi materiale in quantità sufficiente per impedire la caduta immediata nel vagonetto di quanto è stato gettato dalla bocca superiore. In caso diverso gli addetti devono scambiarsi tempestivamente apposito segnale per evitare la simultaneità delle operazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-166

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Art. 166 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo