Art. 165
In vigore dal 1 gen 1960
È vietato gettare materiale nelle tramogge e nei fornelli di gettito non chiusi alla estremità inferiore, senza aver prima dato avvertimento agli operai che si trovano alla base e senza aver ricevuto risposta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-165