Art. 169

In vigore dal 1 gen 1960
Nei cantieri inclinati con pendenza superiore a 30°, coltivati a ripiena, è fatto obbligo di provvedere alla installazione di robuste opere di ritegno della ripiena in corrispondenza della base del cantiere, e di accertarsi che i vuoti siano completamente riempiti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-169

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Art. 169 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo