Art. 176
In vigore dal 1 gen 1960
È fatto obbligo di agganciare i vagonetti spinti insieme fatta eccezione nei posti di carico, scarico e manovra.
Gli organi di agganciamento devono essere tali da evitare distacchi accidentali e strisciamenti sulla via di corsa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-176