Art. 179

In vigore dal 1 gen 1960
Il posto di guida delle locomotive deve avere protezione fissa e consentire al conducente la visibilità del percorso nei due sensi di marcia senza bisogno di sporgersi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-179

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