Art. 194

In vigore dal 1 gen 1960
Gli impianti di trasporto con nastri devono essere corredati da dispositivi atti ad arrestarne il movimento da vari punti dell'impianto attraverso mezzi capaci di trasmettere il comando alla testa motrice. Tali mezzi devono essere disposti ad intervalli non superiori ai 30 m. In mancanza di tali dispositivi deve potersi trasmettere un segnale di arresto del nastro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-194

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Art. 194 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo