Art. 198
In vigore dal 1 gen 1960
Le funi destinate alla trazione dei vagonetti o dei carrelli trasportatori e quelle in uso per i contrappesi devono presentare, prima dell'installazione, un carico di rottura almeno sestuplo del massimo carico statico.
I dispositivi di collegamento della fune di trazione coi vagonetti, col carrello trasportatore o con i contrappesi, e dei vagonetti tra loro, devono essere tali da escludere la possibilità di distacco accidentale.
Le funi e gli attacchi devono essere esaminati settimanalmente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-198