Capo IV

Art. 202

In vigore dal 24 giu 1984
Il trasporto nei pozzi deve essere eseguito mediante apparecchi guidati. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 GIUGNO 1984, N. 246. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 GIUGNO 1984, N. 246. Il complesso del guidaggio è sottoposto a controllo almeno una volta al mese ed i risultati sono riportati in registro. Nella fase di approfondimento, o durante la riparazione dei pozzi o in installazioni provvisorie, è consentito l'uso di benne senza guida limitatamente ad una lunghezza di venti metri, purchè siano impiegate funi antigiratorie.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-202

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Art. 202 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo