Art. 206

In vigore dal 1 gen 1960
Quando il trasporto delle persone abbia luogo con gabbie a più piani, cui si acceda simultaneamente a mezzo di stazioni all'uopo attrezzate con corrispondenti ripiani, gli apparecchi di segnalazione del ripiano da cui si comandano i movimenti della gabbia devono essere tali da rimanere bloccati fino a quando tutti gli altri ripiani abbiano segnalato di essere pronti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-206

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Art. 206 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo