Art. 205

In vigore dal 1 gen 1960
I movimenti delle gabbie e delle benne nei pozzi debbono essere regolati da segnalazioni convenzionali nettamente percepibili e tali da non dar luogo a confusione fra stazioni diverse. Speciale segnale convenzionale, ottico ed acustico, deve essere riservato e trasmesso quando si tratti di trasporto di persone. Le segnalazioni debbono essere stabilite dalla direzione della miniera e chiaramente riportate su apposite tabelle in ogni stazione. La segnalazione di fermata della gabbia deve essere data con un sol colpo. Nelle stazioni dove prestano servizio ingabbiatori, solo questi debbono trasmettere i segnali. I dispositivi elettrici di segnalazione devono essere tali da impedire la trasmissione simultanea di segnali da più stazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-205

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo