Art. 204

In vigore dal 1 gen 1960
Debbono installarsi apparecchi di segnalazione idonei a collegare le stazioni interne dei pozzi con la stazione esterna, e con la stazione più alta quando l'estrazione si faccia, fra i livelli interni. Devono essere altresì collegate la stazione esterna, o quella più alta, con il locale delle macchine.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-204

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Art. 204 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo