Capo IV

Art. 203

In vigore dal 1 gen 1960
Gli accessi ai pozzi nelle stazioni interne ed esterne debbono essere illuminati e muniti di cancelli o di altre chiusure adeguate apribili soltanto in presenza della gabbia. In caso di estrazione con benna libera, che debba essere sganciata e vuotata a bocca aperta del pozzo, deve essere applicata alla stazione di ricevimento una barra alla quale possa appoggiarsi il ricevitore per manovrare la benna. Il ricevitore deve essere assicurato con fune. Le piattaforme di lavoro fisse da installare nei pozzi devono essere previste per la massima sollecitazione con coefficiente di sicurezza non inferiore a 6.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-203

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Art. 203 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo