Art. 211

In vigore dal 1 gen 1960
Nei pozzi ove si effettua il trasporto delle persone e in quelli nei quali si esegue l'estrazione con velocità superiori a 2 m/sec, devono essere installati un indicatore di posizione delle gabbie ed una suoneria che dia tempestivo avviso dell'arrivo alle stazioni estreme. Per l'indicatore non devono applicarsi trasmissioni per attrito. Nei pozzi suddetti deve essere inoltre installato un dispositivo evita molette automatico che liberi il freno di sicurezza se la gabbia sorpassi di un'altezza anormale il piano della stazione di arrivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-211

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Art. 211 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo