Art. 213

In vigore dal 1 gen 1960
L'altezza del castello di estrazione deve essere tale da permettere di arrestare la gabbia prima che l'organo di attacco giunga alle molette, anche quando essa arrivi alla stazione superiore con la massima velocità di marcia consentita, tenuto conto dei dispositivi di arresto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-213

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Art. 213 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo