Art. 218

In vigore dal 1 gen 1960
Deve essere tenuto un registro per le funi impiegate nel trasporto del personale. Nel registro sono elencati, per ogni fune, le caratteristiche di fabbricazione, le condizioni di impiego, i risultati dei controlli periodici e delle prove eseguite ed ogni altro elemento caratteristico della fune richiesto dall'Ingegnere capo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-218

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Art. 218 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo