Art. 220
In vigore dal 1 gen 1960
Ogni fune, prima di essere impiegata nella circolazione del personale, deve essere provata almeno per venti viaggi a pieno carico di materiale e, dopo ogni taglio ed ogni rinnovamento dell'attacco, almeno per dieci viaggi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-220