Art. 217

In vigore dal 1 gen 1960
Le funi metalliche non devono essere sottoposte a carico statico superiore ad 1/6 della loro resistenza alla rottura nel trasporto di materiali e ad 1/8 nel trasporto di persone o nei trasporti misti. Le funi tessili non devono essere sottoposte a carico superiore ad 1/4 e ad 1/6 della loro resistenza alla rottura nei casi rispettivamente previsti dal primo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-217

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Art. 217 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo