Art. 212

In vigore dal 1 gen 1960
Nei pozzi ove si effettua il trasporto di personale e materiale con macchine di estrazione che consentano una velocità superiore a 5 m/sec, o solo trasporto di materiale con macchine che consentano velocità superiori a 10 m/sec, oltre agli apparecchi di cui al precedente articolo, devono essere applicati i seguenti apparecchi sussidiari: 1) un indicatore registratore della velocità, disposto in modo da essere visibile dal posto di manovra dell'arganista. I diagrammi giornalieri devono essere conservati per tre mesi; 2) un dispositivo ad azione regolabile che comanda il freno di servizio; 3) un'apparecchiatura automatica per liberare il freno di sicurezza se manchi o diminuisca sensibilmente l'energia alimentatrice della macchina di estrazione, o se la velocità di marcia delle gabbie superi del 20 per cento il valore massimo previsto rispettivamente per il servizio di estrazione o per il trasporto del personale. La velocità massima consentita per il trasporto delle personale è di 10 m/sec.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-212

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