Art. 214

In vigore dal 1 gen 1960
In tutte le installazioni previste negli , al di sopra della stazione superiore deve essere effettuato un ravvicinamento o un'ingrossamento delle guide rigide, o applicato altro dispositivo che produca uno sforzo progressivo di frenatura della gabbia quando questa oltrepassi di un'altezza anormale il piano della stazione. Debbono inoltre essere applicati sopra la stazione superiore tacchetti automatici di sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-214

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Art. 214 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo