Art. 221

In vigore dal 1 gen 1960
Ogni fune impiegata per la circolazione del personale deve essere verificata per l'intera lunghezza ogni 30 giorni. La verifica deve essere eseguita, in piena luce, dopo aver asportato il grasso che ricopre la fune e in modo che questa scorra con una velocità non superiore a 0,50 m/sec. Nel caso di funi spiroidali o chiuse, la verifica è eseguita con l'ausilio di idonee apparecchiature. Durante questa verifica è anche misurato in diversi punti il diametro della fune. Se a seguito della verifica lo stato apparente o il numero dei fili rotti della fune risulti tale da far dubitare della sua sicurezza, si deve sospendere immediatamente l'esercizio della fune come trasporto di personale e sottoporla a più frequenti controlli. Per le funi impiegate a solo servizio di estrazione la verifica di cui sopra è obbligatoria per argani aventi potenza superiore a 50 CV.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-221

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Art. 221 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo