Capo VI

Art. 226

In vigore dal 1 gen 1960
Per i trasporti in superficie valgono, in quanto applicabili, le norme per i trasporti interni su vie orizzontali o poco inclinate mediante vagonetti isolati o riuniti in treni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-226

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Art. 226 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo