Capo VI
Art. 227
In vigore dal 1 gen 1960
Se la ferrovia è fiancheggiata in ambo i lati da pareti o da cataste di materiali, tra la sagoma d'ingombro del materiale rotabile ed una delle pareti o delle file di cataste deve intercorrere uno spazio libero di almeno 0,60 m.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-227