Capo VII
Art. 232
In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere e cave sotterranee estese la circolazione del personale deve essere facilitata, con tabelle o altri segnali indicanti le vie normali di uscita e quelle di emergenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-232