Art. 234

In vigore dal 1 gen 1960
È vietato impiegare i nastri trasportatori per la circolazione del personale. Gli impianti destinati al trasporto dei materiali nella gallerie, nei piani inclinati e nei pozzi non possono essere adoperati per la circolazione del personale, se non sono attrezzati a tale scopo, salvo che per esigenze di vigilanza o manutenzione degli impianti predetti, ovvero in caso di emergenza. In tali casi il macchinista deve essere preavvertito nei modi di cui all' secondo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-234

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Art. 234 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo