Capo VII

Art. 233

In vigore dal 1 gen 1960
Nel sotterraneo, ove sono presenti nel turno più numeroso settanta o più operai, deve essere installato un impianto telefonico tra le stazioni interne dei pozzi o piani inclinati di estrazione, e quella terminale superiore o esterna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-233

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