Art. 235
In vigore dal 1 gen 1960
Nelle gallerie nelle quali è disposto il trasporto del personale mediante treni, debbono essere adoperati carrelli muniti di sedili e di ripari adatti ad evitare urti del personale contro le pareti e il cielo della galleria o contro linee elettriche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-235