Capo VIII

Art. 238

In vigore dal 1 gen 1960
Nei cantieri di coltivazione a trasporto meccanico le operazioni devono svolgersi in maniera da lasciare un passaggio a fianco del suddetto mezzo di trasporto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-238

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 238 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo