Art. 238
Capo VIII

Art. 238

621 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Nei cantieri di coltivazione a trasporto meccanico le operazioni devono svolgersi in maniera da lasciare un passaggio a fianco del suddetto mezzo di trasporto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-238