Art. 243
In vigore dal 1 gen 1960
Le scale debbono essere assicurate stabilmente e sorpassare di almeno un metro i ripiani, salvo che lungo tale altezza siano applicate staffe d'appoggio.
Fra un ripiano e l'altro le scale devono essere sistemate con inclinazione non maggiore di 80°. Se più scale successive sono sovrapposte in pianta esse debbono coprire le aperture dei ripiani sottostanti.
L'uso di scale verticali è consentito per profondità non superiore a 25 in, purchè ad intervalli non superiori a 3 m sia possibile appoggiarsi sulla schiena.
L'uso di scale non fisse è consentito soltanto negli ultimi dodici metri, dei pozzi in approfondimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-243