Art. 241

In vigore dal 1 gen 1960
Nei pozzi in escavazione con scomparto scale, questo deve essere costruito fin dall'inizio dell'escavazione stessa e deve seguire a non più di 20 m il fondo del pozzo. Qualora lo scomparto scale non sia stato attuato sin dall'inizio dell'escavazione si deve installare un impianto di soccorso per il trasporto del personale azionato da sorgente di energia indipendente da quella dell'installazione principale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-241

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Art. 241 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo