Art. 245

In vigore dal 1 gen 1960
L'efficienza delle scale, dei piani di riposo e delle piattaforme di lavoro deve essere prevista con sufficiente larghezza rispetto al massimo carico sollecitante ed essere controllata periodicamente dal personale di sorveglianza in base a istruzioni del direttore. L'operaio che rilevi qualche anomalia nelle scale, nei piani di riposo ed in genere nelle vie di circolazione deve provvedere, per quanto a lui possibile, e per prestazioni che non richiedono tempo notevole, alla relativa, sistemazione, ovvero deve disporre apposita segnalazione, dandone avviso al suo superiore diretto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-245

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Art. 245 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo