Art. 249

In vigore dal 24 giu 1984
Ogni mezzo di estrazione destinato al trasporto di personale nei pozzi in normale esercizio deve essere munito di apparecchio paracadute o mosso da sistemi che, a parere dell'ingegnere capo, siano almeno di equivalente affidabilità e sicurezza. Gli apparecchi di cui al comma precedente devono essere provati, a mezzo di estrazione fermo, ogni settimana da un sorvegliante. L'efficienza degli apparecchi deve essere controllata almeno ogni mese da un meccanico e i risultati di tali prove devono essere riportati in registro. Una volta l'anno le molle devono essere smontate e verificate. Per i pozzi in escavazione non si applica la disposizione contenuta nel primo comma del presente articolo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-249

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Art. 249 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo