Art. 253

In vigore dal 1 gen 1960
Nei pozzi che servono alla circolazione del personale devono essere installati apparecchi telefonici o portavoce che permettano lo scambio di intese fra i ricevitori delle stazioni interne e il ricevitore della stazione esterna, o della stazione terminale superiore nel caso di pozzi interni, qualora i ricevitori non possano comunicare direttamente a voce. Uguali dispositivi devono pur essere installati per lo scambio di intese tra il ricevitore della stazione terminale superiore ed il macchinista.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-253

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Art. 253 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo