Capo X

Art. 257

In vigore dal 1 gen 1960
Per il trasporto del personale lungo piani inclinati interni si applicano le norme stabilite dall' per il trasporto in galleria. I carrelli devono essere provvisti di dispositivi per il tempestivo arresto in caso di rottura della fune o del gancio di attacco a meno che il carico statico sia uguale o inferiore ad 1/16 della riesistenza a rottura della fune. In nessun caso la velocità massima dei carrelli deve superare 3 m/sec. Per le macchine e le funi si osservano le disposizioni del presente titolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-257

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Art. 257 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo