Capo X
Art. 257
In vigore dal 1 gen 1960
Per il trasporto del personale lungo piani inclinati interni si applicano le norme stabilite dall' per il trasporto in galleria.
I carrelli devono essere provvisti di dispositivi per il tempestivo arresto in caso di rottura della fune o del gancio di attacco a meno che il carico statico sia uguale o inferiore ad 1/16 della riesistenza a rottura della fune.
In nessun caso la velocità massima dei carrelli deve superare 3 m/sec.
Per le macchine e le funi si osservano le disposizioni del presente titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-257