Art. 256

In vigore dal 1 gen 1960
Durante la circolazione del personale, è vietato ai ricevitori delle stazioni ed ai macchinisti di lasciare il loro posto. Il freno di servizio deve essere mantenuto chiuso quando le gabbie sono al livello delle stazioni, anche se appoggiano sui tacchetti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-256

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Art. 256 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo