Titolo VI

Art. 258

In vigore dal 29 dic 1996
Tutte le vie ed i cantieri sotterranei cui hanno accesso i lavoratori devono essere adeguatamente aerati, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori, al fine di garantire, con un margine di sicurezza sufficiente: a) un'atmosfera in cui le condizioni di lavoro si mantengano adeguate durante l'orario di lavoro; b) un'atmosfera in cui si riesca a tenere sotto continuo controllo i rischi d'esplosione. Salvo i luoghi per i quali è ammessa l'areazione per diffusione a termine dell' le vie ed i cantieri non ventilati devono essere resi inaccessibili agli operai mediante sbarramenti fissi.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-258

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Art. 258 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo