Art. 250

In vigore dal 1 gen 1960
Nei pozzi di escavazione od in riparazione e nelle lavorazioni temporanee, il personale può discendere o salire con benne limitatamente al tratto lungo il quale le benne sono guidate. In tutti i casi deve adottarsi un gancio di sospensione di sicurezza. È vietato il trasporto del personale con benne piene. Le benne devono essere protette da una copertura contro la caduta di corpi pesanti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-250

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Art. 250 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo