Art. 247

In vigore dal 1 gen 1960
Le gabbie debbono avere robusta copertura, fondo pieno, pareti di lamiera piena o traforata. Esse devono essere provviste di porte o cancelletti di riparo per i lavoratori, tali da evitare ogni possibilità di apertura accidentale. Devono inoltre essere munite di maniglie o sbarre di sostegno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-247

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 247 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo