Art. 247
In vigore dal 1 gen 1960
Le gabbie debbono avere robusta copertura, fondo pieno, pareti di lamiera piena o traforata. Esse devono essere provviste di porte o cancelletti di riparo per i lavoratori, tali da evitare ogni possibilità di apertura accidentale. Devono inoltre essere munite di maniglie o sbarre di sostegno.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-247