Art. 244
In vigore dal 1 gen 1960
Nei pozzi principali ove l'entrata e l'uscita per squadre avviene mediante scale, è proibito agli operai di portare con sè gli utensili. Questi debbono invece essere portati con altro mezzo, o prima che si inizi o dopo che sia cessato il transito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-244