Art. 242

In vigore dal 1 gen 1960
I pozzi verticali o inclinati più di 70° provvisti di scomparto scale debbono essere attrezzati con ripiani di riposo distanti l'uno dall'altro non più di 6 m.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-242

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Art. 242 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo