Art. 232
Capo VII

Art. 232

612 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere e cave sotterranee estese la circolazione del personale deve essere facilitata, con tabelle o altri segnali indicanti le vie normali di uscita e quelle di emergenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-232