Art. 199

Art. 199

201 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Nella trazione con funi o con catene continue si debbono applicare apparecchi di sicurezza contro la possibilità di fuga dei vagonetti in caso di distacco del mezzo di trazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-199