Art. 153

In vigore dal 1 gen 1960
È vietato procedere al ricupero di armature senza ordine del sorvegliante e senza che siano state prese adeguate misure di sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-153

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Art. 153 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo