Art. 157

In vigore dal 1 gen 1960
Gli impalcati mobili debbono essere assicurati alla fune d'estrazione con almeno quattro tiranti indipendenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-157

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 157 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo