Art. 155

In vigore dal 1 gen 1960
Nell'escavazione e nell'approfondimento di un pozzo devono essere installati almeno due solidi impalcati per proteggere il personale (di eventuali cadute di materiali. L'impalcato prossimo al fondo deve seguire l'approfondimento del pozzo rimanendone a distanza, non superiore a 20 m. Le benne non devono essere riempite fino all'orlo. Gli attrezzi ed oggetti ingombranti devono essere legati alla fune di estrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-155

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Art. 155 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo