Art. 150
In vigore dal 1 gen 1960
Gli organi di sostegno di ancoraggio dei trasportatori meccanici devono essere indipendenti dai preesistenti sostegni del cantiere o della via a meno che questa ultima sia solidamente murata o che i sostegni sia no stati gia proporzionati tenendo conto delle sollecitazioni causate dai trasportatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-150